(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del
                         24 settembre 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
   la seguente legge:

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

   1.  La  presente  legge  ha  il fine di disciplinare la cattura di
uccelli  selvatici  da  richiamo  prevista dall'art. 4 della legge 11
febbraio  1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma  e per il prelievo venatorio) e dall'art. 34, comma 6 della
legge  regionale  12  gennaio  1994, n. 3 (recepimento della legge 11
febbraio  1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio»).