(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 24 settembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge ha il fine di disciplinare la cattura di uccelli selvatici da richiamo prevista dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dall'art. 34, comma 6 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).